autofattura

L’AUTOFATTURA

Quando il titolare di partita IVA nazionale (IT) riceve una fattura da un fornitore estero (europeo o extra europeo), tale fattura non riporta l’IVA. L’imposta deve essere integrata a cura del cessionario/committente IT o assolta tramite autofattura, a seconda delle casistiche.

Fino alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 queste operazioni possono essere gestite in modalità analogica, ovvero “su carta”, per poi essere trasposte nel registro IVA acquisti e vendite e venire riepilogate nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), trasmesso a scadenza trimestrale.

A partire dal 1° gennaio 2022, ora differito al 1° luglio 2022 in base all’art. 5, comma 14-bis, del D.L. n. 146/2021, l’esterometro sarà abolito; in conseguenza di ciò tutte le operazioni relative ad integrazione di fattura estera/emissione di autofattura a seguito di ricezione di fattura estera dovranno essere gestite in modalità elettronica, tramite la trasmissione di un documento in formato “fattura elettronica” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero.

ACQUISTI DI SERVIZI DA FORNITORI ESTERI (UE E EXTRA UE)

A partire dal 1° gennaio 2022, ora posticipato al 1° luglio 2022, laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore estero (UE o Extra UE, ivi inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) una fattura per prestazioni di servizi, ai fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD17”, così predisposto:

CampoIndicazione
Codice tipo documentoTD17
Cedente / prestatoreDati del fornitore estero che ha prestato il servizio, specificando il Paese di residenza
Cessionario/committenteDati del cliente IT che predispone l’autofattura o procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
Campo 2.1.1.3
della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari;
• Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Imponibile e IVA (o codice natura)L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
Campo 2.1.6 – Estremi fatturaEstremi della fattura che si va ad integrare:
2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)
2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
Campo 2.1.1.4 NumeroNumero di autofattura / documento integrativo IVA
Codice destinatarioUsare il codice convenzionale "XXXXXXX"
ACQUISTI DI BENI DA FORNITORI COMUNITARI

A partire dal 1° gennaio 2022, ora posticipato al 1° luglio 2022, laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore UE relativa all’acquisto di beni, ai fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD18”. Il documento deve essere così predisposto:

CampoIndicazione
Codice tipo documentoTD18
Cedente / prestatoreDati del fornitore estero che ha ceduto i beni, specificando il Paese di residenza
Cessionario/committenteDati del cliente italiano che procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero
Campo 2.1.1.3
della sezione “Dati Generali”
Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Imponibile e IVA (o codice natura)L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
Campo 2.1.6 – Estremi fatturaEstremi della fattura che si va ad integrare:
2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)
2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
Campo 2.1.1.4 NumeroNumero di autofattura / documento integrativo IVA
Codice destinatarioUsare il codice convenzionale "XXXXXXX"
ACQUISTI DI BENI nei casi di cui all’articolo 17 c.2 D.P.R. 633/72 

A partire dal 1° gennaio 2022, ora posticipato al 1° luglio 2022, laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da fattura per un rapporto con fornitore estero a fronte della quale sia tenuto all’emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72, fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD19”.

Il TD19 si utilizza nei seguenti casi:

Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario);

Autofattura per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano;

Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino – utilizzare il codice tipo documento TD28;

Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);

Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).

Il documento deve essere così predisposto:

CampoIndicazione
Codice tipo documentoTD19
Cedente / prestatoreDati del fornitore estero, con indicazione del Paese di residenza
Cessionario/committenteDati del cliente italiano che procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero / all’emissione di autofattura
Campo 2.1.1.3
della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
• Data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura
Imponibile e IVA (o codice natura)L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
Campo 2.1.6 – Estremi fatturaEstremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)
2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
NOTA: Se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio inserire il numero identificativo della stessa assegnato dal Sistema (IdSdi)
Campo 2.1.1.4 NumeroNumero di autofattura / documento integrativo IVA
Codice destinatarioUsare il codice convenzionale "XXXXXXX"
REVERSE CHANGE INTERNO

L’assolvimento e, quindi, l’integrazione del reverse charge interno viene effettuato in corrispondenza di ricezione di documenti dove il cedente italiano ha indicato in fattura uno dei nuovi “codici natura” da N6.1 a N6.9, di cui agli artt. 17, comma 5 e 6, e 74, comma 7 e 8, del D.P.R. n.633/1972.

Il documento deve essere così predisposto:

CampoIndicazione
Codice tipo documentoTD16
Cedente / prestatoreDati del fornitore estero, con indicazione del Paese di residenza
Cessionario/committenteDati del cliente italiano che procede all’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal fornitore estero / all’emissione di autofattura
Campo 2.1.1.3
della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
• Data di effettuazione dell’operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura
Imponibile e IVA (o codice natura)L’imponibile corrisponde a quanto indicato nella fattura estera; a tale valore deve essere applicata la corrispondente aliquota IVA in base alla norma italiana oppure indicato il codice natura laddove l’IVA non sia applicabile
Campo 2.1.6 – Estremi fatturaEstremi della fattura che si va ad integrare: 2.1.6.1 – Riferimento riga (posto che la fattura di integrazione / autofattura richiede un solo rigo, si indica 1)
2.1.6.2 – Numero della fattura estera che si va ad integrare
2.1.6.3 – Data della fattura estera che si va ad integrare
NOTA: Se la fattura è disponibile nel sistema di interscambio inserire il numero identificativo della stessa assegnato dal Sistema (IdSdi)
Campo 2.1.1.4 NumeroNumero di autofattura / documento integrativo IVA
Codice destinatarioUsare il codice convenzionale "XXXXXXX"
VERIFICA ED UBICAZIONE DELLE AUTOFATTURE INVIATE

Le autofatture inviate al Sistema di Interscambio, attraverso varie modalità di trasmissione, vengono posizionate nella sezione “CONSULTAZIONE” del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate

Successivamente bisogna  cliccare nella sezione “Dati fatture transfrontaliere” e, precisamente, in “Fatture trasfrontaliere ricevute

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