APPALTI PUBBLICI NELL’EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI ANAC SU ESECUZIONE E GARE

Con la Delibera del 09/04/2020, n. 312, l’ANAC elenca una serie di comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 con particolare riferimento alle varie fasi della procedura di gara. Le indicazioni dell’ANAC:
– completano quanto previsto dalla Comunicazione UE del 01/04/2020 (v. Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE) che individua le opzioni e i margini di manovra possibili nell’ambito della normativa europea per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;
– sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale per il contenimento e la gestione dell’epidemia.

PROCEDURE DI GARA NON ANCORA AVVIATE
Le Stazioni appaltanti possono differire l’avvio delle procedure di gara già programmate, con la precisazione che in linea generale, dovrebbero essere avviate soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.
Nel caso in cui venga avviata una procedura durante il periodo di sospensione, le Stazioni appaltanti forniscono nei documenti di gara le informazioni sulle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

PROCEDURE DI SELEZIONE IN CORSO DI SVOLGIMENTO
Per le procedure già in corso di svolgimento, l’ANAC ha previsto che le Stazioni appaltanti devono assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto, mediante avviso pubblico, della sospensione dei termini disposta dall’art. 103 del D.L. 18/2020 e della nuova scadenza dei termini già assegnati.

Al riguardo l’ANAC ha, tra l’altro, specificato che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali”, quali ad esempio quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta.

Nel caso in cui, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, venga determinata dalla Stazione appaltante la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, è necessario che la stessa precisi per quali termini resta ferma l’applicazione del citato art. 103, comma 1, D.L. 18/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal D.L. 18/2020.

L’ANAC ha inoltre affermato che possono essere concesse proroghe e/o differimenti ulteriori anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria.

Infine è prevista la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche, di effettuare sedute pubbliche a distanza, di evitare il sopralluogo nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario, di svolgere le sedute riservate della Commissione giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.

FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto, l’ANAC ha precisato che il comma 6-bis dell’art. 3, D.L. 6/2020 (conv. dalla L. 13/2020), secondo il quale il rispetto delle misure di contenimento del contagio deve essere valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).