FOTOVOLTAICO, SISMABONUS, SUPERBONUS 110% E CALCOLO DEI MASSIMALI

Chiarimenti sulla cumulabilità degli importi per le agevolazioni rientranti nel Superbonus, con particolare riguardo al caso in cui gli interventi prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici, in eventuale abbinamento con altri interventi rientranti nella categoria del bonus ristrutturazioni. Esempi pratici.

CUMULO DI INTERVENTI – Quando vi sia una sovrapposizione di più interventi distintamente agevolabili, la regola generale è che i relativi massimali sono cumulabili, purché le relative diverse spese siano oggetto di separata contabilizzazione, fatturazione e pagamento.

Viceversa – poiché nessuna spesa può essere agevolata più di una volta – qualora uno stesso intervento possa ricadere in più fattispecie agevolabili – spetterà al contribuente di scegliere di quale agevolazione usufruire.

Questo principio – che si applica a tutto il genus delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni, sismabonus ed ecobonus, sia nelle rispettive versioni “normali” che in quelle “super” istituite dall’art. 119 del D.L. 34/2020 – vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico) – è ribadito dall’Agenzia delle entrate in innumerevoli pareri e documenti di prassi, ad esempio da ultimo nella Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E, ove si legge che “nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati”.

SISMABONUS E FOTOVOLTAICO RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEL BONUS RISTRUTTURAZONI – Fatta questa necessaria premessa, per avere un quadro chiaro e completo, occorre precisare anche che nella categoria delle detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, disciplinati dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, rientrano anche quelli per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e anche quelli relativi all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, come ad esempio gli impianti fotovoltaici.

Pertanto – poiché con riferimento al Superbonus l’art. 119 del D.L. 34/2020 richiama l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 sia per gli interventi per la riduzione del rischio sismico che per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici – queste due tipologie di intervento non possono usufruire di un massimale unico in quanto non possono essere considerati interventi distinti, ma, se eseguiti congiuntamente, devono rientrare nel medesimo massimale previsto di 96.000 Euro.

Ancora, per quanto riguarda il fotovoltaico nell’ambito del Superbonus, si ricordi che:

– vi è l’ulteriore limite di 2.400 Euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, ridotto a 1.600 Euro per ogni kW se l’installazione è effettuata nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettere d), e) ed f). Appare inutile e superfluo il richiamo agli interventi di nuova costruzione (lettera e) e ristrutturazione urbanistica (lettera f) in quanto è ben noto che tali interventi non sono ammissibili alle agevolazioni in commento, che sono tutte relative agli edifici esistenti;

– il limite complessivo di 96.000 Euro può essere suddiviso in 48.000 per l’impianto e ulteriori 48.000 per l’eventuale sistema di accumulo integrato (Risoluzione 28/09/2020, n. 60/E).

ESEMPI PRATICI – Un paio di esempi formulati qui di seguito – per semplicità riferiti a un edificio unifamiliare – potranno meglio chiarire il concetto.

Esempio 1. Intervento di isolamento termico + sostituzione impianto climatizzazione + miglioramento sismico.

Massimale complessivo teorico di spesa:

– 50.000 Euro per isolamento termico (per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di €50’000,00, altrimenti era pari ad €40’000,00)

– 30.000 Euro per sostituzione impianto climatizzazione (pagina 9 della Risoluzione n°60/E)

– 96.000 Euro per miglioramento sismico (pagina 6 della Risoluzione n°60/E)

Per un totale di 176.000 (somma dei valori prima evidenziati) Euro di spesa e 193.600 (176.000 x 110%) Euro di detrazione.

Esempio 2. Intervento di isolamento termico + sostituzione impianto climatizzazione + miglioramento sismico + installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo.

Massimale complessivo teorico di spesa:

– 50.000 Euro per isolamento termico (per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di €50’000,00, altrimenti era pari ad €40’000,00)

– 30.000 Euro per sostituzione impianto climatizzazione (pagina 9 della Risoluzione n°60/E)

– 96.000 Euro per miglioramento sismico + installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo (pagina 6 della Risoluzione n°60/E)

Per un totale di 176.000 (somma dei valori prima evidenziati) Euro di spesa e 193.600 (176.000 x 110%) Euro di detrazione.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n°60/E del 28/09/2020