Il Decreto Rilancio è stato approvato in via definitiva dal Senato ed è pronto per la Gazzetta Ufficiale
Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato ha votato la fiducia al Governo sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020). La legge deve ora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale .
A partire dall’entrata in vigore della legge, scattano i termini per l’approvazione dei provvedimenti e dei decreti attuativi, molto attesi dai contribuenti e dagli operatori del settore.
Tre le novità più rilevanti del passaggio parlamentare, il superbonus edilizio al 110% allargato anche alle seconde case ed esteso di un anno, il bonus rottamazione auto comprendente anche i veicoli euro 6 benzina e diesel, l’estensione del congedo parentale fino al 31 agosto e l’istituzione di un fondo di ristoro per le spese sostenute per viaggi, vacanze e concerti saltati a causa dell’emergenza Covid.
Bonus 110%: sintesi della legge approvata in Senato
Ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.
Solo per gli edifici destinati all’edilizia sociale, la scadenza del bonus 110% è fissata al 30 giugno 2022.
L’ecobonus viene erogato solo a fronte di un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile oggetto di intervento, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato prima e dopo l’esecuzione dei lavori. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.
Gli interventi di adeguamento antisismico invece, danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.
Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
- cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:
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- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:
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- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi di efficientamento energetico, tra cui (non esaustivamente):
- il montaggio di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi soggetti a detrazione del 65% (sostituzione infissi, schermature solari);
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Relativamente al meccanismo di fruizione dell’incentivo, è confermato che le famiglie e i condomini possono cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.
Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?
Come abbiamo visto, la possibiltà di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. L’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio amplia la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Ecobonus 110%: novità per le seconde case
Il super bonus del 110% all’inizio era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.
Con le modifiche apportate durante la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case.
Come si legge infatti nell’emendamento approvato da entrambe le Camere:
“per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”
Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).
Lavori in casa gratis: quali documenti servono?
L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia.
L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.
– Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
– Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’inizio lavori e uno a lavori ultimati, rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che l’immobile ha conseguito un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).
– Devono essere comunicati i dati degli interventi esclusivamente in via telematica all’ENEA, nel rispetto di quanto disposto nei decreti attuativi che saranno emanati a breve. (art. 119 comma. 12 e 13a)
– I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. – prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi(art. 119 comma. 13 b)
– Il soggetto che effettua i lavori e opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, deve farsi rilasciare un visto di conformità da un Caf o da un commercialista, che attesti i presupposti che danno diritto alla detrazione.(art. 119 comma. 11 bis)
– I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. (art. 119 comma. 13 bis)
Superbonus 110%, norme attuative in arrivo
Le norme attuative in arrivo sono:
– il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
– il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
– il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.