PROROGA SUPERBONUS 110% UNIFAMILIARI: 30 GIUGNO O 31 DICEMBRE 2023?

Tra le scadenze vigenti e le urgenze degli “esodati” del superbonus, Governo e Parlamento lavorano per trovare una soluzione per bloccare crediti e  cantieri.

Si rincorrono ormai da giorni le “voci” di una possibile (data per certa) proroga della scadenza per l’utilizzo del Superbonus 110% per gli interventi sulle unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno già completato il 30% dei lavori.

L’attuale scadenza per le unifamiliari
Voci sui quali tutti i quotidiani (noi compresi) fatichiamo, provando ad interpellare deputati, senatori e forze politiche di maggioranza e di opposizione. Al momento la realtà è scritta nella versione vigente dell’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede: 
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Le 4 proroghe per le unifamiliari
Quella per le unifamiliari è una scadenza che è stata prorogata 4 volte dalla nascita del Decreto Rilancio, per far fronte alle problematiche applicative iniziali della norma e ai problemi dovuti al blocco della cessione del credito che hanno costretto molte imprese a sospendere i cantieri a causa dei noti problemi di liquidità. 
Ricordiamo, infatti, che la versione “originale” del Decreto Rilancio aveva fissato la scadenza del Superbonus 110% al 31 dicembre 2021. Scadenza che poi fu modificata in base alla tipologia di soggetto beneficiario e che, nel caso delle unifamiliari, è stata successivamente portata:

  • al 30 giugno 2022 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
  • al 31 dicembre 2022 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 giugno 2022 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
  • al 31 dicembre 2022 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
  • al 31 marzo 2023 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6.

La nuova “possibile” scadenza
Fatta questa dovuta premessa, è all’esame della Camera dei Deputati il disegno di legge 889 “Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. 
Una conversione mai così importante in cui il Parlamento sta provando ad incidere su più fronti relativamente:

  • alle eccezioni per l’utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative previste sia dall’art. 121 del Decreto Rilancio, che dagli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013;
  • alle soluzioni per incentivare e, quindi, sbloccare i crediti rimasti incagliati e che nessuno vuole (o può) più acquistare;
  • alle proroghe necessarie per far fronte alle prossime scadenze.

Su queste ultime sembrerebbe ci sia una convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione per concedere più tempo per terminare i lavori già iniziati sulle unifamiliari.

La consapevolezza è che al blocco della cessione è seguita una sospensione dei cantieri in attesa di monetizzare i crediti e avere la liquidità necessaria per proseguire con le lavorazioni. Ciò su cui si discute è la data: si parla (e sono stati presentati diversi emendamenti) di posticipare la scadenza al 30 giugno o addirittura al 31 dicembre 2023.

Non è ancora chiaro se lo strumento normativo sarà quello della conversione del D.L. n. 11/2023 (in questo caso la proroga non arriverà prima di metà aprile) oppure se il Governo si sia convinto nel pubblicare un nuovo provvedimento d’urgenza (prima della scadenza del 31 marzo 2023), i cui contenuti sarebbero poi abrogati e rimessi all’interno della legge di conversione del D.L. n. 11/2023 stesso (ipotesi più efficace ma meno probabile).

La comunicazione della cessione del credito e la remissione in bonis 
Sul tavolo ci sarebbe anche una proroga della scadenza prevista per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’utilizzo delle opzioni alternative. Scadenza inizialmente prevista al 16 marzo 2023 ma che la legge di conversione del Decreto Legge n. 198/2022 (Milleproroghe) ha fissato al momento al 31 marzo 2023.

Ma, complice l’esigenza di inviare l’asseverazione Enea degli interventi di riqualificazione energetica entro il 24 marzo 2023, sembra si stia lavorando anche su questa scadenza su cui, ricordiamo, è prevista l’opportunità di utilizzare la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012. Possibilità consentita al contribuente che:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel caso della comunicazione delle opzioni alternative, la remissione in bonis è, quindi, ammessa a condizione che:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata tramite F24 la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro.
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