Grandi novità in materia di bonus edilizi nel decreto legge157/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Generale 269 dell’11/11/2021, sul contrasto alle frodi approvato dal Consiglio dei ministri.
In particolare il citato decreto, allo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo delle detrazioni fiscali previste in materia di interventi di ristrutturazioni edilizie e/o risparmio energetico, rafforza le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.
A tal fine, il comma 1 dell’articolo 1 del mentovato decreto prevede importanti modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare:
- la lettera a), interviene sull’articolo 119, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo del visto di conformità quindi sussisterà non solo se i beneficiari della detrazione vorranno fruire dell’opzione di cui all’art. 121 del DL Rilancio per la cessione del credito/sconto in fattura ma, si badi bene, anche nel caso in cui la detrazione venga utilizzata dai medesimi a riduzione delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione fiscale annuale.
L’obbligo, tuttavia, in quest’ultimo caso non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
La novità non è di poco conto in quanto si ricorda che al momento, l’apposizione del visto di conformità è richiesta solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
- La lettera b) del prefato comma 1 interviene, invece, sull’articolo 121, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sia relativa alle detrazioni fiscali per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero i bonus edilizi o energetici tradizionali.
In sostanza la norma estende l’apposizione del visto anche agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% laddove il contribuente decida di fruire dei medesimi mediante cessione del credito/sconto in fattura.
Le disposizioni in commento rafforzano quindi le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.
Il nuovo art. 122 bis e il potere di sospensione dell’agenzia delle Entrate –Il successivo articolo 2 del decreto legge sul contrasto alle frodi prevede poi l’introduzione in seno al Decreto Rilancio di un nuovo art. 122-bis che, sempre in materia di cessione del credito/sconto in fattura, prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle misure qualora emergano «profili di rischio», ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Come noto ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte, anche per le successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.
Ciò premesso, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 dell’articolo 122-bis, introdotto dall’articolo 2, prevedono che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
L’attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari bloccano l’acquisizione del credito in caso di operazioni sospette– Infine, il comma 4 della disposizione stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ovvero gli intermediari bancari e finanziari quali banche, poste ecc) non procedono all’acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 35 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) e 42 (Astensione dall’esecuzione delle prestazioni in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela) del medesimo decreto legislativo.
Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con:
- “i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti”.