Dovrebbe approdare a breve in Parlamento il testo del cosiddetto “decreto semplificazioni“, di cui da alcuni giorni circola un documento di sintesi tratto da una bozza. Le novità sono molteplici ed hanno tutte l’obiettivo di razionalizzare, semplificare ed accelerare le procedure amministrative. In materia edilizia, ad esempio, il dl semplificazioni apporterebbe molte modifiche:
- al codice appalti (leggi l’articolo sulle proposte di modifica al dlgs n. 50/2016);
- al testo unico edilizia (leggi l’articolo sulle modifiche al dpr n. 380/2001).
DL semplificazioni
Il dl riguarda, inoltre, i seguiti ambiti di intervento:
- semplificazioni procedimentali;
- responsabilità;
- cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della PA;
- sviluppo dei sistemi informatici e digitali della PA;
- strategia di gestione del sistema informativo pubblico per fini istituzionali;
- misure per l’innovazione;
- semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;
- semplificazioni in materia ambientale;
- semplificazione in materia di green economy.
Di seguito riportiamo le novità di carattere generale contenute nella bozza in circolazione in questi giorni. Per gli aspetti legati ai contratti pubblici e all’edilizia rimandiamo agli appositi articoli di approfondimento.
Semplificazioni procedimentali
Il dl semplificazioni dovrebbe apportare delle modifiche alla legge n. 241/1990 (norme sul procedimento amministrativo) volte a rendere efficaci alcuni provvedimenti, già insiti nella legge, tenendo conto delle diverse criticità emerse in fase applicative.
L’obiettivo è quello di ridurre i tempi dei procedimenti, risolvendo prima di tutto il problema degli atti “tardivi”.
Si prevede, inoltre, che le PA misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggior impatto sui cittadini, e sulle imprese, e che pubblichino e comparino tali dati rispetto ai dati previsti dalle norme vigenti.
Con un apposito DPCM si provvederà inoltre ad aggiornare, ed a ridurre, i termini di conclusione dei procedimenti previsti dalle varie norme.
E’ previsto inoltre che le amministrazioni possano procedere indipendentemente dall’espressione di pareri di altre PA, se questi non vengano resi nei termini.
Conferenza dei servizi straordinaria
La proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato, al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza.
In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza dei servizi semplificata, in modalità asincrona, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente fatto.
Agenda per la semplificazione e modulistica standardizzata
La disposizione prevede l’adozione, anche per gli anni 2020-2023, dell’agenda per la semplificazione condivisa tra Regioni ed Enti Locali in quanto per la ripresa è essenziale un impegno di tutte le amministrazioni pubbliche.
E’ prevista in particolare, una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione.
Ciò al fine di dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, o a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti.
Responsabilità erariale
La norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica.
Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni,
In modo che:
i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Controllo concomitante della Corte dei conti
La norma introduce una nuova forma di controllo concomitante della Corte, diretta ad evitare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto l’erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese d’investimento.
Modifiche alla disciplina dell’abuso d’ufficio
La disposizione interviene sulla disciplina dell’articolo 323 del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico, ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, o da atti aventi forza di legge.
Semplificazioni della misura Nuova Sabatini
Il dl semplificazioni prevede l’aumentato dell’importo di erogazione, in unica soluzione, delle agevolazioni “nuova Sabatini”.
Sarà poi previsto un dm di semplificazione per le misure della Sabatini sud prevista dalla legge di bilancio 2020.
Semplificazione e accelerazione della procedura di VIA
L’attuale normativa prevede tempi di durata della procedura VIA molto lunghi (prescreening di 8 mesi circa, valutazione VIA 20 mesi circa, fase di consultazione di 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi) che, nella realtà diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa.
Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessità.
Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone:
- previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali);
- riduzione dei termini attualmente previsti dal dlgs 152/2006 in capo all’Amministrazione;
- esercizio del potere sostitutivo dello Governo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento.