AUTONOMI: dal 1° luglio i forfettari devono emettere fattura elettronica

Estensione della fattura elettronica a soggetti precedentemente esonerati
Il c.d. Decreto PNRR 2, allo specifico fine di contrastare l’evasione fiscale, estende, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti in precedenza esonerati dall’obbligo medesimo (art. 18, D.L. n°36/2022).

Secondo la disciplina in vigore fino al 30 giugno 2022, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • i soggetti non residenti, anche se identificati ai fini IVA in Italia direttamente o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale (art. 15 del D.L. n. 119/2018);
  • i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) o del regime forfetario (art. 1, commi 54 89, della Legge n. 190/2014);
  • i soggetti che si avvalgono del regime speciale ai fini IVA e delle imposte sui redditi (di cui alla Legge n. 398/1991) e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguitodall’esercizio di attivita` commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro;
  • in caso di superamento della soglia, tali soggetti assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta (art. 10, D.L. n. 119/2018).

Le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia possono essere documentate con fattura cartacea o fattura elettronica e, in via generale, sono oggetto della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 127/2015).

Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fattura elettronica si applica anche:

  • ai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario;
  • ai soggetti che si avvalgono del regime speciale (di cui alla Legge n. 398/1991) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attivita` commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Moratoria delle sanzioni per il terzo trimestre 2022

Per il terzo trimestre del 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano ai soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Questa disposizione prevede che il cedente/prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioninon imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette al meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione amministrativa compresatra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
La disapplicazione del regime sanzionatorio nell’ipotesi in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, facendo riferimento esclusivamente al caso in cui la cessione o prestazione sia non imponibile, esente, non soggetta ad imposta o soggetta ad inversione contabile, non si applica alle operazioni diverse da quelle richiamate, vale a dire a quelle imponibili.

Nuovo esterometro dal 1° luglio 2022:

La Legge di bilancio 2021, al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
Tale novità, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2022, è stata differita al 1° luglio 2022 (art. 5, comma 14 bis, del D.L. n. 146/2021).

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere
trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Come precisato dalle specifiche tecniche:

per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “xxxxxxx”;
per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resta ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate ha adeguato le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle nuove disposizioni normative, specificando altresì che l’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata (provvedimento Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021):

  • emessa una bolletta doganale;
  • oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Per ogni altro approfondimento si rinvia alla pagina relativa all’autofattura: https://www.offis.it/autofattura/

La Legge di bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive. In particolare:

  • per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni  dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo, in caso di fatturazione differita);
  • per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

La nuova tempistica consente:

di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni previste dalla normativa;
all’Agenzia delle entrate, di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, predisposte nell’ambito del programma di assistenza on line previsto in via sperimentale.

Aseguito della modifica dell’obbligo comunicativo, la sanzione amministrativa applicabile per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2 quater, del D.Lgs. n.471/1997).
Fino al 30 giugno 2021, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni
transfrontaliere è, invece, prevista la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

NOVITA'Descrizione
Utilizzo del Sistema di Interscambio e del formato XMLPer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche. L’obbligo comunicativo e` facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Termini di trasmissione delle
operazioni
Per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Regime sanzionatorioLa sanzione amministrativa per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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