AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: SOSPENSIONE DEI TERMINI LEGALI FINO AL 31/12/2020

L’art. 24 del D.L. 08/04/2020, n. 23 – recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, vedi anche Coronavirus (Covid-19) – Tutti i provvedimenti – ha disposto la sospensione nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020, dei termini concernenti le agevolazioni per la prima casa di abitazione.
Poichè l’art. 24 del D.L. 23/2020, in commento, fa genericamente riferimento a “i termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro“, si ritiene che debba ritenersi sospeso il decorso di tutti i termini previsti dalla nota II-bis, come di seguito dettagliato.

A – TERMINI FRUIZIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 i termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo unico Imposta di registro). Si tratta in particolare dei seguenti termini:
1) termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale è necessario stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato (lettera a, comma 1 della nota II-bis);
2) termine di cinque anni prima del quale non è possibile cedere a titolo oneroso o gratuito l’immobile acquistato con i benefici, salvo riacquisto di cui al punto successivo (comma 4 della nota II-bis, primo periodo);
3) termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, entro il quale è necessario procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per non perdere il diritto all’agevolazione (comma 4 della nota II-bis, ultimo periodo);
4) termine di un anno dall’acquisto entro il quale è necessario alienare l’eventuale diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà (o quota anche in regime di comunione legale) su altro immobile su tutto il territorio nazionale, acquisito dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa o con le altre agevolazioni ivi menzionate (comma 4-bis della nota II-bis, introdotto dall’art. 1 della L. 208/2015, comma 55).

B – TERMINE FRUIZIONE CREDITO D’IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA DOPO ALIENAZIONE
È sospeso nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020 il termine previsto dall’art. 7 della L. 448/1998, che riconosce un credito d’imposta per chi abbia alienato un immobile acquisito usufruendo delle agevolazioni entro 5 anni dall’acquisto, e provveda entro un anno dalla suddetta alienazione ad un nuovo acquisto agevolabile (vedi Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare).

ESEMPI PRATICI
La misura contenuta nell’art. 24 del D.L. 23/2020 è tecnicamente una sospensione di termini, pertanto nel computo dei termini sospesi si terrà conto del periodo decorso prima del 23/02/2020 e dopo il 31/12/2020, e non invece del periodo di sospensione.
Si formulano di seguito alcuni esempi pratici di computo dei termini sospesi.

Acquisto prima casa effettuato il 01/07/2019

1) Il termine di 18 mesi di cui al paragrafo A-1 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/01/2021, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (quindi per 10 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 08/11/2021.

2) Il termine di cinque anni di cui al paragrafo A-2 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/07/2024, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (quindi per 4 anni, 4 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 08/05/2025.

3) Il termine di un anno di cui al paragrafo A-3 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (quindi per 4 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 08/05/2021.

4) Il termine di un anno di cui al paragrafo A-4 precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/07/2020, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (quindi per 4 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 08/05/2021.

Vendita infraquinquennale effettuata il 01/07/2019

4) Il termine di un anno di cui al paragrafo B precedente, che normalmente dovrebbe scadere il 01/01/2021, decorre fino al 22/02/2020 compreso (quindi per 7 mesi e 22 giorni) e ricomincia a decorrere dal 01/01/2021 per il tempo rimanente (quindi per 10 mesi e 8 giorni), scadendo quindi il 08/05/2021.

Termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione

Per i termini che sono iniziati a decorrere durante il periodo di sospensione, il computo inizierà a far data dalla fine del periodo di sospensione stesso, e quindi dal 01/01/2021.