CESSIONE DEL CREDITO FISCALE DERIVANTE DALLE AGEVOLAZIONI
A determinate condizioni è prevista la possibilità che – in relazione alle seguenti agevolazioni fiscali – i beneficiari optino per la cessione del corrispondente credito in luogo della fruizione del beneficio:
1) detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”), ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, commi 2-ter e 2-sexies;
2) detrazioni d’imposta sulle spese per interventi di messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) realizzati su parti comuni di edifici condominiali, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 04/06/2013, n. 63, comma 1-quinquies.
In entrambi i casi la cessione del credito può avvenire:
– nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi;
– nei confronti di soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti;
con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
È viceversa esclusa, in determinati casi, la cessione a banche e intermediari finanziari (si veda più avanti).
SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA CESSIONE
Credito per detrazioni su interventi di riqualificazione energetica
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 04/06/2013, n. 63, possono beneficiare della cessione del credito sulle spese per interventi di riqualificazione energetica:
1) i soggetti che si trovino, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, nella c.d. “no tax area” (comma 2-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013);
2) tutti gli altri beneficiari diversi dai soggetti che si trovano nella “no tax area” indicati al punto precedente (comma 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 63/2013);
3) i soggetti cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
In pratica la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (Circolare 18/05/2018, n. 11/E).
La cessione può avvenire:
– nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta;
– nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti (fatto salvo quanto riportato al punto successivo), con la facoltà di successiva cessione del credito;
– solo per i soggetti “no tax” di cui al precedente punto 1), anche nei confronti di banche e intermediari finanziari (il divieto precedentemente previsto è stato rimosso, solo per questi soggetti, ad opera dell’art. 4-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50).
In tutti i casi è esclusa la possibilità di cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
Chiarimenti su “altri soggetti privati” cui può essere ceduto il credito
Per quanto riguarda in particolare l’individuazione di “tutti gli altri soggetti privati” che possono essere cessionari del credito, l’Agenzia delle entrate, con la citata Circolare 18/05/2018, n. 11/E – sulla scorta del parere fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato – ha ritenuto di interpretare in maniera estremamente restrittiva tale indicazione della norma, chiarendo che:
a) la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
b) per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ad esempio, il credito potrebbe essere ceduto ad altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo (sempre ad esclusione ad esclusione, come chiarito, per i soggetti diversi dai c.d. “no tax area”, della cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari).
Questa restrittiva interpretazione fa salvi gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti in data precedente all’emanazione della Circolare, ivi compresa la cessione del credito a soggetti diversi dal novero di quelli sopra indicati.
Ulteriori chiarimenti sono poi stati forniti ancora dall’Agenzia delle entrate, con la Circolare 23/07/2018, n. 17/E, ove si legge che:
– nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un consorzio oppure ad una rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al consorzio o alla rete;
– nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un subappaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
– alla stessa conclusione si deve giungere per il caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all’intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, sempreché questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola;
– il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.
Cessione del credito dal socio alla società
L’Agenzia delle entrate, con Interpello 15/10/2019, n. 415, ha chiarito che la cessione non può essere effettuata da parte di un socio in favore della società cui il medesimo socio partecipa, nell’ipotesi in cui sia stata la società a sostenere le spese, e queste siano state imputate al socio “per trasparenza”, come avviene nelle società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita nei confronti dei soci accomandatari).
Cessione da genitore a figlio e viceversa
L’Agenzia delle entrate, con Interpello 29/08/2019, n. 354, ha chiarito che la cessione non può essere effettuata dal genitore al figlio e viceversa.
Cessione ad altri condomini
L’Agenzia delle entrate, con Interpello 13/11/2018, n. 481, ha chiarito che nel caso di interventi condominiali la cessione può essere effettuata nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali.
Cessione a una pluralità di soggetti
L’Agenzia delle entrate, con Interpello 13/11/2018, n. 481, ha chiarito che la prima cessione non può essere oggetto di frazionamento (ogni soggetto può infatti cedere solo l’intera detrazione), ed inoltre all’atto della prima cessione la detrazione deve essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario).
Il cessionario, una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La Circolare 18/05/2018, n. 11/E ha fornito chiarimenti in merito alla individuazione di banche e intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari per i soggetti cedenti diversi dai “no tax area”.
In particolare, è stato chiarito che tale preclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del D. Leg.vo 385/1993, ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto. Risultano quindi esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla L. 130/1999.
Viceversa, il credito risulta cedibile, ad esempio, nei confronti:
– degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– delle Energy service company (ESCo);
– delle Società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme.
Credito per detrazioni su interventi condominiali di messa in sicurezza sismica
La cessione del credito derivante da lavori agevolabili con il Sismabonus può essere effettuata da tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi compresi i soggetti cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
La cessione può avvenire:
– nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d’imposta;
– nei confronti di altri soggetti privati, anche lavoratori autonomi, società ed enti (con esclusione di banche e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito (comma 1-quinqies dell’art. 16 del D.L. 63/2013).
In tutti i casi è esclusa la possibilità di cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare l’individuazione di “tutti gli altri soggetti privati” che possono essere cessionari del credito, l’Agenzia delle entrate, con la Circolare 23/07/2018, n. 17/E ha ritenuto che debbano essere estesi anche a questa tipologia di interventi i chiarimenti già forniti con l’altra Circolare 18/05/2018, n. 11/E, di cui si è già dato conto in precedenza (vedi paragrafo “Chiarimenti su “altri soggetti privati” cui può essere ceduto il credito”).
Il tutto, fermo restando il divieto di cessione in favore di banche e intermediari finanziari (cessione che invece, per gli interventi di risparmio energetico, è consentita ai soggetti è consentita sussiste per i soggetti “no tax”).
Si ritengono estensibili alla cessione del credito derivante dal Sismabonus anche i chiarimenti precedentemente indicati nei paragrafi “Cessione del credito dal socio alla società”, “Cessione da genitore a figlio e viceversa”, “Cessione ad altri condomini” e “Cessione a una pluralità di soggetti”.
MODALITÀ ATTUATIVE E OPERATIVE
La cessione è al momento disciplinata:
– quanto agli interventi di riqualificazione energetica, dal Provv. Ag. Entrate 28/08/2017, n. 165110;
– quanto agli interventi condominiali di messa in sicurezza antisismica, dal Provv. Ag. Entrate 08/06/2017, n. 108572.
Si rammenta altresì la già menzionata Circolare 18/05/2018, n. 11/E, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla cessione del credito d’imposta per interventi di riqualificazione energetica, per la gran parte estensibili anche alla cessione relativa ai crediti derivanti dal Sismabonus.
Adempimenti e procedura per cedere il credito e per usufruire della cessione
Per quanto riguarda il cedente:
1) il condomino cedente, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, comunica all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del cessionario e l’accettazione della cessione;
2) l’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto. Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
3) successivamente l’amministratore consegna al condomino cedente la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito).
– il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
– il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può a sua volta cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia;
– il credito d’imposta che non sia oggetto di successiva cessione è utilizzabile in compensazione, ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
– non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito;
– l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
SCONTO DAI FORNITORI
In alternativa alla possibile cessione del credito, l’art. 10 del D.L. 30/04/2019, n. 34 (convertito in legge dalla L. 28/06/2019, n. 58), aveva introdotto la possibilità, per il soggetto che sostiene spese ammissibili agli incentivi per l’efficienza energetica (c.d. “Ecobonus”) o per la messa in sicurezza sismica (c.d. “Sismabonus”) di ricevere un contributo di importo pari allo sconto fiscale cui avrebbe diritto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
La disposizione in oggetto è stata abrogata ad opera della Legge di bilancio 2020 (art. 1 della L. 160/2019, comma 176 ), e di fatto non è mai stata utilizzata, anche per la mancata emanazione del previsto provvedimento attuativo dell’Agenzia entrate.
Lo sconto dai fornitori è stato poi parzialmente riproposto solo per alcune tipologie di interventi destinati all’efficientamento energetico degli edifici (art. 1 della L. 160/2019, comma 70 ), ed in particolare:
– interventi di “ristrutturazione importante di primo livello” (definiti al punto 1.4.1 dell’Allegato 1 al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 Euro.
Tale possibilità non è dunque applicabile per il Sismabonus.
– il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
– di contro, il fornitore potrà vedersi rimborsato lo sconto accordato al cliente sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (ai sensi dell’art. 17 del D. Leg.vo 241/1997, e senza l’applicazione alle compensazioni e all’utilizzo di crediti d’imposta ordinariamente previsti);
– il fornitore che ha effettuato gli interventi ha altresì facoltà di cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (rimanendo in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).
Non si prevede l’emanazione di alcun provvedimento attuativo (come era previsto dalla iniziale versione della misura introdotta dall’art. 10 del D.L. 34/2019, provvedimento come detto mai emanato), né risultano al momento chiarimenti pratici da parte dell’Agenzia delle entrate, soprattutto in merito all’aspetto trattato qui di seguito.
Da un punto di vista pratico, risulta dubbia l’applicabilità della misura in questione, non essendo chiaro se l’ottenimento dello sconto da parte del fornitore rappresenti un diritto del soggetto avente diritto alle detrazioni – come si potrebbe pensare dalla locuzione “può optare” usata dalla norma – oppure una mera facoltà, come di fatto riteniamo sia, non essendoci a disposizione del committente alcuno strumento concreto che gli consenta di esigere l’applicazione della norma.
Risulta pertanto una norma di non facile applicazione pratica: occorrerà di certo procedere a una previa negoziazione con l’impresa, a seguito della quale inserire un’apposita clausola contrattuale nell’ambito delle modalità di pagamento prestabilite. In caso contrario, di richiesta avanzata cioè solo all’atto del pagamento delle fatture, sarà altamente probabile un rifiuto da parte del fornitore, a meno che la cosa non sia stata.
La possibilità di accedere allo sconto per i propri clienti potrà peraltro essere sfruttata come leva per l’acquisizione di clienti da parte di fornitori e imprese che vogliano avvalersene.