Il BIM nelle gare di progettazione: cosa prevede il Codice dei contratti pubblici
Dal 1° gennaio 2025 la gestione informativa digitale delle costruzioni è obbligatoria per le opere pubbliche oltre determinate soglie. Una panoramica su norme, documenti di gara e ruoli, per stazioni appaltanti e progettisti.
- La disciplina è nell'art. 43 e nell'Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023, modificati dal correttivo D.Lgs. 209/2024.
- Obbligo dal 1° gennaio 2025 per nuove opere e interventi su costruzioni esistenti con lavori stimati oltre 2 milioni di euro.
- Per i beni culturali tutelati la soglia è quella di rilevanza europea.
- Il cuore documentale della gara è la sequenza Capitolato informativo → Offerta di gestione informativa → Piano di gestione informativa.
Cos'è il BIM, in breve
Il Building Information Modeling è un metodo di lavoro, non un software: l'opera viene descritta attraverso modelli informativi digitali che contengono geometria, caratteristiche dei materiali, costi, tempi e dati di manutenzione. Tutti i soggetti del processo — committente, progettisti, imprese, gestori — lavorano sulle stesse informazioni, condivise in un ambiente comune e scambiate in formati aperti.
Il Codice non usa quasi mai la sigla “BIM”: parla di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La sostanza è la stessa, ma la formula chiarisce che l'obbligo riguarda l'intero processo informativo, dalla progettazione all'esecuzione e alla gestione dell'opera.
Il quadro normativo
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 colloca la digitalizzazione tra i principi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le regole operative sul BIM sono in due punti:
- Art. 43 — stabilisce l'obbligo, le soglie, le esclusioni e la possibilità di adozione facoltativa.
- Allegato I.9 — disciplina gli adempimenti delle stazioni appaltanti, i contenuti del capitolato informativo, i ruoli e le regole di interoperabilità.
Entrambi sono stati rivisti dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (il “correttivo”), che ha innalzato la soglia di obbligatorietà e precisato l'ambito di applicazione. Sul piano tecnico, il riferimento sono le norme UNI EN ISO 19650 e la serie UNI 11337.
Quando il BIM è obbligatorio
Dal 1° gennaio 2025 stazioni appaltanti ed enti concedenti adottano la gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione delle opere nei seguenti casi:
| Tipo di intervento | Soglia (costo presunto dei lavori) |
|---|---|
| Nuove costruzioni e interventi su costruzioni esistenti | Oltre 2 milioni di euro |
| Interventi su edifici tutelati come beni culturali (art. 10, c. 1, D.Lgs. 42/2004) | Oltre la soglia di rilevanza europea per i lavori (art. 14 del Codice) |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria | Escluse, salvo che riguardino opere già realizzate con metodi BIM |
Tabella 1 — Ambito di obbligatorietà dopo il D.Lgs. 209/2024. Il testo originario del Codice fissava la soglia a 1 milione di euro.
Sotto soglia il BIM resta facoltativo: la stazione appaltante può scegliere di adottarlo, purché abbia completato gli adempimenti preliminari previsti dall'Allegato I.9. Per le gare in corso a cavallo del correttivo, il MIT ha fornito chiarimenti con pareri specifici sulla disciplina transitoria: in caso di dubbio conviene consultarli prima di bandire.
Cosa deve fare la stazione appaltante prima della gara
Il BIM non si improvvisa sul singolo bando. L'Allegato I.9 chiede alle amministrazioni di dotarsi, prima di tutto, di tre strumenti organizzativi:
- Piano di formazione del personale, per chi dovrà gestire e verificare i processi informativi.
- Piano di acquisizione e manutenzione di hardware e software adeguati.
- Atto di organizzazione che definisce i processi di controllo e gestione, la gestione dei dati e dei conflitti informativi.
Lo stesso allegato prevede tre figure interne, identificabili anche con le denominazioni della prassi:
I documenti della gara: CI, oGI, pGI
In una gara di progettazione BIM le regole del gioco informativo passano attraverso tre documenti, che si susseguono dalla pubblicazione del bando alla stipula:
Il capitolato informativo è il documento decisivo: se è generico, lo saranno anche le offerte e i modelli consegnati. Deve richiedere l'uso di formati aperti e non proprietari (tipicamente IFC) per garantire interoperabilità e indipendenza dai fornitori di software, e deve indicare con chiarezza cosa verrà verificato alla consegna.
Come cambia la gara di progettazione
Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura l'introduzione del BIM incide su più fasi della procedura:
- Documentazione di gara — il capitolato informativo diventa parte integrante del bando, al pari del capitolato prestazionale.
- Offerta tecnica — con l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta di gestione informativa può essere oggetto di valutazione: metodologia, organizzazione del gruppo, esperienze pregresse in BIM.
- Gruppo di lavoro — la stazione appaltante può chiedere figure dedicate alla gestione informativa e competenze dimostrabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza.
- Esecuzione dell'incarico — i modelli informativi sono elaborati contrattuali: consegna, verifica e validazione del progetto passano anche da lì.
Consigli pratici per i progettisti
- Leggere il capitolato informativo prima di decidere se partecipare: è lì che si capisce l'impegno reale richiesto.
- Preparare un'offerta di gestione informativa specifica per l'intervento, non un modello riciclato.
- Verificare in anticipo la capacità di esportare e controllare i modelli in IFC, compresi i controlli di coerenza e interferenza.
- Investire in formazione e certificazione delle competenze (ad esempio secondo UNI 11337-7): sono elementi spendibili in gara.
- Considerare nel preventivo l'onere reale della modellazione informativa e dei suoi aggiornamenti.
Conclusioni
Con il D.Lgs. 36/2023 il BIM è passato da opportunità a requisito per una parte significativa delle opere pubbliche. Il correttivo ha reso l'obbligo più graduale, ma la direzione è chiara: stazioni appaltanti e operatori economici che si organizzano ora — con competenze, strumenti e documenti di gara ben costruiti — saranno pronti quando la digitalizzazione diventerà la norma anche per gli interventi più piccoli.
Riferimenti: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 43 e Allegato I.9; D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209; UNI EN ISO 19650; UNI 11337.