CESSIONE DEL CREDITO E DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA: LE REGOLE ED IL MODELLO

superbonus-e-cessione-del-credito

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le regole ed il modello per la cessione del credito per le detrazioni fiscali in edilizia

Lo scorso 8 agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con le regole (ed il modello) per l’eventuale cessione del credito per le detrazioni fiscali in edilizia (Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, detrazioni fiscali per impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di auto elettriche).

Le Entrate hanno emanato, sempre l’8 agosto, la circolare 24/E con i primi chiarimenti sul Superbonus 110%.

Provvedimento AE sulla cessione del credito

In seguito analizziamo i principali aspetti del provvedimento delle Entrate.

Interventi per cui è prevista la cessione del credito

Come previsto dall’articolo 121 del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), negli anni 2020/2021 è possibile optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazioni in edilizia:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

E’ possibile utilizzare tali benefici nel caso si realizzino i seguenti interventi (detrazioni):

  1. recupero del patrimonio edilizio  (bonus ristrutturazioni o bonus casa) di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi;
  2. efficienza energetica (ecobonus) di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  3. adozione di misure antisismiche (sismabonus) di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del dl n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), ivi inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019;
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’opzione dello sconto/cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Cessione del credito e Superbonus 110%

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110%, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020:

  1. per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti energetici previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;
  2. per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  3. è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ammontare della detrazione dello sconto e del credito d’imposta

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato in calce all’articolo.

La comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia tra il 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Interventi su edifici unifamiliari

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Interventi condominiali o su edifici plurifamiliari

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata direttamente dall’amministratore di condominio oppure avvalendosi di un intermediario, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.

Cessione del credito e Superbonus 110%

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione al 110% di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  1. dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  2. dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Nel caso di interventi influenti dal punto di vista energetico, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista. A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Controlli

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

DOCUMENTAZIONE

  1. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 08 agosto 2020 – Protocollo n°283847/2020
  2. Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizia, efficienza energetica, richio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica