Terre e rocce da scavo dopo il DL 177/2026
Cantiere puntuale e nuove soglie di deposito: cosa cambia per progettisti, imprese e DL.
Terre e rocce da scavo dopo il DL 177/2026: cantiere puntuale e nuove soglie di deposito
Il decreto-legge 177/2026 – il cosiddetto “Ambiente-bis” – cambia due cose concrete per chi gestisce terre e rocce da scavo: introduce il cantiere puntuale, con riutilizzo in sito fino a 20 m³ senza caratterizzazione, e porta nel Codice dell’Ambiente le soglie del deposito temporaneo. Ecco cosa cambia, a chi si applica e cosa conviene fare da subito.
01Il quadro: cosa fa il DL 177/2026
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 ed efficace dal giorno successivo, reca disposizioni urgenti su istruttorie ambientali, problemi climatici, economia circolare e bonifiche. Oltre alle terre e rocce, interviene su screening VIA dei progetti PNRR-PNIEC, coordinamento con l’autorizzazione paesaggistica e tempi delle bonifiche (art. 244 del D.Lgs. 152/2006).
Per i cantieri edili il cuore del provvedimento è il nuovo articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006, che tiene distinti due piani: la semplificazione per i piccoli scavi riutilizzati in sito e le regole di deposito per le terre gestite come rifiuto. Il DPR 120/2017 resta il riferimento per tutto il resto.
02Il “cantiere puntuale”: riutilizzo in sito fino a 20 m³
È la novità più attesa dal settore. Il decreto definisce cantiere puntuale quello che produce non più di 20 m³ di terre e rocce da scavo destinate a essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state prodotte. In questi casi il materiale può essere reimpiegato senza caratterizzazione ambientale preventiva.
Per interventi come allacci, piccoli scavi di fondazione, posa di sottoservizi o sistemazioni esterne significa meno analisi di laboratorio, meno tempi morti in avvio lavori e costi più prevedibili.
Quando si applica la semplificazione
| Requisito | Condizione |
|---|---|
| Volume di scavo | Non superiore a 20 m³, calcolato dalle sezioni di progetto |
| Destinazione | Riutilizzo nel medesimo sito di produzione |
| Caratterizzazione preventiva | Non richiesta |
| Prova dei requisiti | Deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori |
Attenzione: la semplificazione elimina l’analisi, non la responsabilità. Volume e destinazione vanno documentati; in caso di controllo è quella documentazione a dimostrare che si era nel perimetro del cantiere puntuale.
I casi esclusi
La procedura semplificata non vale quando ci sono potenziali criticità ambientali. Restano fuori le terre e rocce:
- provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica (Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/2006)
- provenienti da scavi per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione
- contenenti calcestruzzo o miscele cementizie
- contenenti bentonite o additivi
- contenenti vetroresina
- contenenti materiali plastici usati nelle attività di scavo
In tutti questi casi si torna alle procedure ordinarie: sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017, esclusione ex art. 185 previa verifica, oppure gestione come rifiuto.
03Deposito temporaneo: le soglie entrano nel Codice
Per le terre e rocce gestite come rifiuto (codici EER 17 05 04 non pericolose e 17 05 03* pericolose), il decreto porta nel Testo Unico Ambientale le soglie già previste dal DPR 120/2017. Non è un regime nuovo per gli operatori, ma diventa norma di rango primario: più certezza, meno margini interpretativi.
| Parametro | Limite |
|---|---|
| Quantità complessiva | 4.000 m³ |
| Di cui pericolosi | 800 m³ |
| Avvio a recupero o smaltimento | Ogni 3 mesi, oppure al raggiungimento delle soglie |
| Durata massima del deposito | 1 anno |
04Cosa cambia in pratica per tecnici e imprese
Prima di avviare un piccolo scavo
- Il volume da sezioni di progetto è ≤ 20 m³?
- Tutto il materiale viene riutilizzato nello stesso sito?
- Il sito è estraneo a procedimenti di bonifica e lo scavo non rimuove sorgenti di contaminazione?
- Il materiale è privo di calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e plastiche?
- Volume e destinazione risultano dalla documentazione di esecuzione dei lavori?
Se anche una sola risposta è “no”, il cantiere non rientra nel regime del cantiere puntuale e si applicano le regole ordinarie.
05Cosa monitorare nelle prossime settimane
Il decreto è già efficace, ma resta un decreto-legge: il Parlamento deve convertirlo entro 60 giorni dalla pubblicazione, e in sede di conversione il testo può essere modificato – anche proprio sulle soglie e sulle esclusioni. Conviene quindi applicare le nuove regole con prudenza, conservare la documentazione e seguire l’iter di conversione e gli eventuali chiarimenti ministeriali.
Articolo aggiornato all’11 ottobre 2026 sulla base del testo del DL 8 ottobre 2026, n. 177 (GU n. 234 dell’8.10.2026). Ha carattere informativo e non sostituisce la lettura della norma né una valutazione tecnica del caso specifico.