BONUS EDILIZI: LE NUOVE MISURE PER SUPERBONUS, CESSIONE CREDITI E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2023 è stato pubblicato il D.L. 29/12/2023, n. 212, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in vigore dal 30/12/2023.

Il provvedimento reca vari interventi in materia di bonus fiscali edilizi, con particolare riguardo al Superbonus, al Bonus barriere architettoniche e alla cessione del credito, come di seguito dettagliato.

SUPERBONUS, INTERVENTI IN CORSO AL 31/12/2023 – L’art. 1 del D.L. 212/2023, al comma 1, affronta la criticità derivante dal passaggio, a partire dal 01/01/2024, dall’aliquota del 110% a quella del 70%, in relazione agli interventi ancora in corso. Si dispone in proposito che le agevolazioni per gli interventi Superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di SAL effettuati fino al 31/12/2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente alla quota dell’intervento effettuato entro il 31/12/2023, anche se a causa della mancata ultimazione non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche.

Resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto all’agevolazione, in mancanza dei quali l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, commi da 4 a 6.

SUPERBONUS, CONTRIBUTO ULTIMAZIONE LAVORI A REDDITI BASSI – L’art. 1 del D.L. 212/2023, al comma 2, prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/10/2024 a favore dei soggetti che – entro la data del 31/12/2023 – abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori di almeno il 60% e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che l’erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia dell’entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA INTERVENTI COMPRESI IN PIANI DI RECUPERO – L’art. 2 del D.L. 212/2023 interviene al comma 1 sull’esclusione del blocco per la cessione dei crediti disposto dall’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 2, lettera c), per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 11/2023 (17/02/2023), risultassero approvati dalle amministrazioni comunali.

Le nuove disposizioni limitano l’ambito della deroga in questione, riservandola ai soli interventi per i quali si possa ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, individuati come gli interventi per i quali, in data antecedente al 30/12/2023 (entrata in vigore del D.L. 212/2023 in commento) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo.

Per altre misure in materia di cessione del credito si veda quanto riportato più avanti a proposito del Bonus barriere architettoniche.

 

POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INTERVENTI IN ZONE COLPITE DA SISMA – L’art. 2 del D.L. 212/2023 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 8-ter, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30/12/2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023 in esame) siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

REVISIONE DISCIPLINA BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE – L’art. 3 del D.L. 212/2023, al comma 1, restringe l’ambito di applicazione del Bonus barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 al fine, si legge nella relazione illustrativa, di “evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici”.

In particolare, il Bonus barriere architettoniche viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Restano quindi fuori dal campo di applicazione del bonus:

– la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);

– il rifacimento o l’adeguamento di servizi igienici, impianti elettrici e citofonici.

Nell’ottica di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, viene inoltre abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter del D.L. 34/2020 il quale ricomprendeva nel beneficio gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche, lavorazioni che quindi a loro volta non sono più agevolabili).

Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (c.d. bonifico “parlante”).

In base al comma 4, art. 3 del D.L. 212/2023, le disposizioni che restringono l’ambito oggettivo dell’agevolazione si applicano alle spese sostenute a partire dal 30/12/2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023 in commento). Si vedano inoltre più avanti i casi in cui continua ad applicarsi la disciplina antecedente alle modifiche sopra descritte.

Si prevede infine che il rispetto dei requisiti e delle specifiche tecniche di cui al D.M. 236/1989 debba risultare da un’apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE – L’art. 3 del D.L. 212/2023, al comma 2, interviene sulla deroga al blocco delle cessioni del credito per gli interventi relativi al Bonus barriere architettoniche disposta dal comma 1-bis, art. 2 del D.L. 11/2023.

Si prevede in particolare che a partire dal 01/01/2024 non sarà più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che:

– per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

– per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992.

NON APPLICAZIONE MODIFICHE BONUS BARRIERE A INTERVENTI GIÀ AVVIATI – Con il comma 3 dell’art. 3 del D.L. 212/2023 si salvaguardano i contribuenti in capo ai quali si può ritenere che sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all’applicazione delle norme previgenti, nelle materie modificate dal medesimo articolo, vale a dire nel campo dell’agevolazione per le barriere architettoniche e le relative opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per i quali continua quindi ad applicarsi la disciplina antecedente alle modifiche sopra descritte.

I relativi interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente al 30/12/2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023 in commento), si siano verificate le seguenti circostanze:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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